Procedure e Normativa BB.AA.


IMPORTANTE:


Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – parte terza “beni paesaggistici” artt. 131 e successivi)

L’autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, a seguito di presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

L’autorizzazione paesaggistica è efficace per periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento.

Nella Regione Abruzzo le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche, già subdelegate ai Comuni, sono state confermate.

Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato o esonero

L’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato B del D.P.R. 31/2017. Il D.P.R., all’allegato A, fornisce un elenco di interventi considerati ad impatto paesaggistico trascurabile, per i quali non è necessario l’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica. Con Circolare n. 42 del 21 luglio 2017 la Direzione Generale, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali ha chiarito (vedi punto 3) che la previsione di una pluralità di interventi contemplati nell’allegato A non può più essere considerata ad impatto nullo e pertanto deve essere autorizzata con procedimento semplificato o ordinario, da valutare caso per caso. Con Circolare n.4 del 4 marzo 2021 la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha inteso fornire ulteriori chiarimenti interpretativi, in particolare rispetto al corretto inquadramento degli interventi di “efficientamento energetico” comportanti la realizzazione di rivestimento “a cappotto” sul fronte esterno degli edifici. In linea con l’interpretazione data dall’ufficio comunale competente occorre escludere che tali interventi possano ritenersi sempre eseguibili “nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”, pre-requisiti necessari per poter ricondurre le proposte tra gli interventi di coibentazione di cui al punto A.2 dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017. Ne consegue che in pratica la verifica deve essere condotta caso per caso. Secondo quanto evidenziato dal Ministero, sono comunque da escludere dall’esonero dell’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica tutti gli immobili non contemporanei, ovvero realizzati prima del 1945.

Il procedimento autorizzatorio semplificato è disciplinato dal Capo II, articoli 7 e successivi, del D.P.R. 31/2017. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 50 giorni dalla domanda.

La domanda di autorizzazione paesaggistica per gli interventi soggetti a procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017 deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica.

Il tecnico professionista deve allegare la documentazione tecnica e una relazione paesaggistica in forma semplificata secondo il modello di cui all’Allegato D del D.P.R. 31/2017 (scaricabile dalla pagina “Modulistica BB.AA.” di questa sezione).

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

L’autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nel procedimento semplificato.

Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004.

Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 105 giorni dalla domanda.

Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.

Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti (sanatorie)

Per lavori eseguiti, cioè dopo aver già realizzato, anche parzialmente, gli interventi progettati, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Solo in alcuni casi è possibile rilasciare, su apposita domanda, un provvedimento di sanatoria, che viene chiamato “accertamento di compatibilità paesaggistica”. Le ipotesi sono espressamente previste dalla legge (art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs.42/2004 e Circolare N.33/2009 del Segretario Generale MiBAC) e riguardano lavori di modesta entità o puramente conservativi, che non determinano aumento di volumi o superfici utili, impiego di materiali difformi dall’autorizzazione paesaggistica eventualmente rilasciata, ovvero opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.

A seguito di istruttoria favorevole viene richiesto d’ufficio il parere della Soprintendenza e, solo se il parere risulta favorevole, viene rilasciato il provvedimento, che comporta anche il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata dal progettista mediante “perizia extragiudiziale”.

Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla domanda.

In caso di rigetto della domanda viene effettuata la segnalazione all’ufficio antiabusivismo di questo comune.

Esclusione

L’art. 142 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 42/04, esclude dalle “aree tutelate per legge” gli immobili che alla data del 06/09/1985 ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/71. A quella data con delibera di Consiglio Comunale n. 38 dell’08/07/1972 era stata approvata la “delimitazione dei centri edificati” (art. 18 L. 865/71). Sono state inoltre reperite negli archivi altre delibere di Consiglio Comunale (DCC n.104/1983) o di Giunta Comunale (DGC n.1992/1980) antecedenti il 6 settembre 1985 con le quali è stato via via ampliato il “centro edificato”. Pertanto, per gli interventi da realizzare su immobili e fabbricati posti all’interno di detta perimetrazione, e non sottoposti alla disciplina di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 “immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, non è necessario l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ma solo del titolo edilizio abilitativo. Su questa mappa (Google), oltre alle zone vincolate con decreto ministeriale, sono state riportate le aree escluse. Nei casi dubbi e nelle aree di margine dei limiti del vincolo sarà compito del tecnico l’indispensabile verifica puntuale con le copie degli originali documenti cartacei, comunque raggiungibili “interrogando” la mappa interattiva.

Il contributo della locale Soprintendenza

L’architetto Aldo Giorgio Pezzi, Responsabile Area Funzionale VI – Paesaggio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzoha di recente fornito un utile contributo per chiarire ed evidenziare l’importanza che rileva il procedimento di verifica della compatibilità paesaggistica, sia per nuovi progetti, sia per interventi realizzati. Vedi la nota informale del 15 settembre 2017.

Presentazione domanda

La domanda di autorizzazione paesaggistica sia in forma semplificata, che in forma ordinaria o per lavori già eseguiti, deve essere presentata utilizzando il modulo di domanda scaricabile dalla pagina “Modulistica BB.AA.” di questa sezione. Alla domanda è necessario allegare tutta la documentazione prevista.

Si ribadisce che la domanda di autorizzazione paesaggistica deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica per gli interventi soggetti a procedimento semplificato. La via telematica garantisce la rintracciabilità delle comunicazioni e consente un notevole risparmio di produzione cartacea, pertanto è consigliabile e preferibile anche per le altre richieste in via ordinaria e per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica.

Fonti normative statali

  • D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm. e ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come successivamente modificato.
  • DPCM del 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004”, in vigore dal 31/07/2006.
  • D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, in vigore dal 06/04/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”
  • Circolare N.33/2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
  • Parere 16721 del 13/09/2010 dell’Ufficio Legislativo MiBAC – Procedimento per l’accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’art.167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
  • Decreto 26 settembre 1997 “Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”

Fonti normative regionali