ACQUE DI BALNEAZIONE


La disciplina per la gestione della qualità delle acque di balneazione è il D.Lgs. 116/08, che ha recepito la Direttiva 2006/7/CE. In applicazione del decreto 116/08 è stato poi emanato il D.M. 30/3/2010, che definisce tra l’altro i valori limite per Escherichia coli e Enterococchi intestinali, batteri che sono utilizzati come indicatori di rischio igienico-sanitario.

La classificazione delle acque

La classificazione di ogni singola acqua di balneazione viene effettuata al termine di ogni stagione balneare sulla base dei risultati analitici del monitoraggio, basato sui valori dei due indicatori microbiologici, escherichia coli ed enterococchi intestinali, con frequenza almeno mensile.

Le classi di qualità sono 4:

  1. eccellente
  2. buona
  3. sufficiente
  4. scarsa

 

Ad ogni classe di qualità, definita attraverso i parametri di cui alla succitata tabella 1, l´allegato II del D.Lgs. 116/08 associa la descrizione di seguito riportata.

  • Le acque di balneazione sono classificate di “qualità scarsa”: se nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per le ultime quattro stagioni balneari i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nella tabella 1, colonna D.
  • Le acque di balneazione sono classificate di “qualità sufficiente“: se nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per le ultime quattro stagioni balneari i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nella tabella 1, colonna C.
  • Le acque di balneazione sono classificate di “qualità buona”: se nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per le ultime quattro stagioni balneari i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità buona» indicati nella tabella 1, colonna B.
  • Le acque di balneazione sono classificate di “qualità eccellente”: se nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per le ultime quattro stagioni balneari i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità eccellente» indicati nella tabella 1, colonna A.

Qualora le acque siano temporaneamente definite “scarse” le Regioni, a decorrere dalla stagione balneare successiva, devono:

  • adottare adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l´esposizione dei bagnanti all´inquinamento;
  • individuare le cause e le ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo “sufficiente”;
  • applicare adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
  • avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell´inquinamento nonché dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione.

Se le acque di balneazione sono classificate di qualità  “scarsa” per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione che le regioni possono anche attuare prima della scadenza del termine dei cinque anni stessi nel caso ritengano che il  raggiungimento di una qualità “sufficiente” non sia fattibile o comunque eccessivamente costoso.

Qualità delle acque di balneazione (collegamento al sito della Regione Abruzzo)

Analisi acque di balneazione


DIVIETI DI BALNEAZIONE ANNO 2023


DIVIETI DI BALNEAZIONE TEMPORANEI

Disposizione Dirigenziale n. 1 del 06/09/2023 DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO “ZONA ANTISTANTE FOSSO VALLELUNGA

Disposizione Dirigenziale n. 2 del 07/09/2023 e planimetria allegata – RIMOZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO “ZONA ANTISTANTE FOSSO VALLELUNGA”