Premessa
Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la salute umana o per l’ambiente
Un sito contaminato richiede un intervento di bonifica finalizzato all’eliminazione delle fonti inquinanti, fino al raggiungimento di valori di concentrazione corrispondenti ad un rischio sanitario-ambientale accettabile. Qualora l’intervento di bonifica dovesse risultare economicamente e/o tecnicamente insostenibile occorre attivare interventi di messa in sicurezza permanente, ovvero l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente.
Un rischio sanitario-ambientale accettabile è una soglia probabilistica oltre la quale l’insorgenza di effetti non desiderati sulla salute umana o sull’ambiente, per via dell’inquinamento delle matrici ambientali, è considerata non tollerabile.
In attesa del raggiungimento degli obiettivi di bonifica sul sito devono essere poste limitazioni di utilizzo tali da garantire la salute dei fruitori e devono essere attivate misure di prevenzione/riparazione e di messa in sicurezza (d’emergenza/operativa), quest’ultime finalizzate ad impedire l’espansione della contaminazione al di fuori dei confini del sito.
La normativa di riferimento a livello nazionale è il Decreto Legislativo 152 del 2006, c.d. Testo Unico sull’Ambiente, di seguito TUA e le sue successive modifiche e integrazioni, che al Titolo V della Parte IV, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, definendo procedure, criteri e modalità operative.
Nella Regione Abruzzo, gli adempimenti dell’art.242 “Procedure operative ed amministrative” del TUA, sono di competenza comunale, così come stabilito dalla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” , art.6 – comma 4, lettera b.
Definizioni generali (rif. D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)
L’art.239 chiarisce che Il Titolo V della Parte IV del TUA disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.
L’art. 240 stabilisce i criteri per poter definire un sito come potenzialmente contaminato, non contaminato o contaminato e fornisce, inoltre, ulteriori parametri e criteri che indirizzano le procedure amministrative ed operative. Di seguito le principali definizioni:
Concentrazioni Soglie di Contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del TUA.
- CSC terreni: Tabella 1, colonna A (siti ad uso verde pubblico-privato e residenziale) e colonna B (siti ad uso commerciale e industriale);
- CSC acque sotterranee: Tabella 2.
Concentrazioni Soglie di Rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.
Sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.
Sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.
Misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.
Misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisoriedirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un’alternativa equivalente a tali risorse o servizi.
Messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza (cfr. definizione successiva) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
Messa in sicurezza operativa: l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate.
Messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto.
Condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
- concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
- presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda:
- contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
- pericolo di incendi ed esplosioni.
ITER DI BONIFICA– linee guida
Il Decreto Legislativo 152 del 2006, c.d. Testo Unico sull’Ambiente, di seguito TUA, è il principale riferimento per l’attuazione delle “procedure amministrative ed operative” da seguire per la bonifica dei siti contaminati (le norme da applicare sono principalmente contenute nel Titolo V della Parte IV). “schematizzazione riferimenti normativi”
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, il soggetto interessato si attiva seguendo le indicazioni di cui alla Procedura ordinaria ai sensi art. 242 del TUA.
CASI PARTICOLARI
- Per siti di ridotte dimensioni (con superficie o per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 mq), si applica la:
Procedura semplificata ai sensi art. 249 e Allegato 4, Parte IV, Titolo V del TUA
- Per i siti annessi alla rete di distribuzione carburanti, l’art.242 comma 13-bis del TUA, prevede l’applicazione di procedure semplificate di cui all’art. 252 comma 4 del medesimo decreto. Le stesse sono dettate dal D.M. n.31/2015 (Regolamento Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
In questi casi, il soggetto interessato si attiva seguendo le indicazioni di cui alla Procedura semplificata ai sensi art. 252 comma 4 del TUA e D.M. n.31/2015
- Per i siti già oggetto di bonifica, l’art. 242-ter del TUA, introdotto con l’art. 52, comma 1 della Legge n.120 del 2020 e successivamente modificato con l’art. 37, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021, introduce importanti semplificazioni al fine di agevolare la realizzazione di interventi e opere purché non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica.
In tal caso, il soggetto interessato segue la Procedura di cui all’art. 242-ter del TUA