Vincolo Idrogeologico

Le aree del territorio comunale sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 sono individuate nella Tavola allegata al PRG vigente B4a – Vincoli esistenti sul territorio comunale (1:10.000)

AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO

Cos’è:

Con la pubblicazione sul BURAT Speciale n. 10 del 3.02.2017 della L.R. n.5/2017 di modifica della L.R. del 04.01.2014 n.3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”, la competenza al rilascio dell’autorizzazione idrogeologica ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis della suddetta L.R. n.3/2014 per interventi su aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, era stata subdelegata ai comuni (ad eccezione delle zone agricole e da quelle boscate). La superficie del territorio comunale è di circa 33,90 Km² e quella sottoposta a vincolo idrogeologico è pari a circa 7,08 Km²; di essa circa 3,52 Km2 era divenuta di competenza comunale (c.d. zone urbane), la restante porzione, di circa 3,56 Km2 e poste in zone agricole (sottozone E e H di PRG) restava di competenza regionale. La Regione aveva mantenuto le competenze, su tutte le aree vincolate, per il rilascio dell’Autorizzazione c.d. a sanatoria, ovvero per opere e lavori già realizzati (art. 30-bis della L.R. n. 3/2014).

Le competenze sono ulteriormente migrate ai Comuni con la pubblicazione sul BURAT Speciale n. 190 del 1.12.2021 della L. R. n. 23 del 29.11.2021 “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni”, in particolare dell’art. 37 che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 30 della L.R. n.3/2014 sostituendo i commi 5 e 5-bis e inserendo il comma 5-ter, così come di seguito:

5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi (così come definiti nell’articolo 3 della medesima L. R. 3/2014 n.d.a.) e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione.

5-bis. L’autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata da parte dei competenti Servizi della Giunta regionale per:

  1. a) la trasformazione dei boschi;
  2. b) le trasformazioni dei terreni saldi (un terreno è definito, ai sensi dell’art. 30, comma 5, saldo o rinsaldato se abbandonato dalle coltivazioni da oltre 15 anni, n.d.a.) in terreni soggetti a periodica lavorazione;
  3. c) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli articoli 34 e 37.

5-ter. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma.

In forza delle modifiche all’art. 30 bis della L.R. n. 3/2014 apportate sempre dall’art.37 della L.R. n. 23/2021 sono migrate ai Comuni anche le competenze c.d. a sanatoria, ovvero per opere e lavori già realizzati. A breve il Comune dovrà stabilire l’entità e le modalità di calcolo e pagamento delle sanzioni previste dalle modifiche recentemente apportate all’art. 30 bis della L.R. n.3/2014.


Con Determina Dirigenziale 2814 del 30/12/2022 è stato emanato il Provvedimento Dirigenziale con il quale sono stati approvati i “CRITERI E MODALITA’ DI CALCOLO DELLA SANZIONE E DEL CORRISPETTIVO DI CUI AI COMMI 2-BIS E 2-TER DELL’ARTICOLO 30-BIS DELLA L.R. n.3/2014”


– Pagina internet dell’ufficio REGIONALE competente –   al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di cui al comma 5-bis dell’art.30 della L.R. n.3/2014

Compiti dell’Ufficio:

L’istruttoria propedeutica al rilascio dell’autorizzazione c.d. Vincolo idrogeologico deve verificare che gli interventi proposti, pubblici o privati, non possano comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o siano in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e deve verificare che le soluzioni tecniche proposte siano considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo (art. 30, comma 6 della L.R. 3/2014). Per tale motivo la modulistica da allegare all’istanza fornisce indicazioni sui contenuti minimi che la relazione geotecnica (di competenza dello strutturista) e la relazione geologica (di competenza del geologo) devono necessariamente sviluppare, oltre alle dichiarazioni che istante e strutturista devono sottoscrivere.