Realizzazione interventi e opere nei sito oggetto di bonifica – cosa fare?
Le tipologie di interventi e opere che possono essere realizzate nei siti oggetto di bonifica sono quelle indicate al comma 1 dell’art. 242-ter del TUA, di seguito richiamate:
- progetti del PNRR, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
N.B. – Indicazioni generali
Nei casi in cui il sito oggetto di bonifica sia stato già caratterizzato ai sensi dell’art. 242 del TUA, le disposizioni dell’art. 242-ter si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma che comportano occupazione permanente di suolo (rif. comma 1-bis dell’art. 242-ter)
La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell’Autorità competente1 ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del TUA, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Il comma 3 dell’art. 242-ter del TUA stabilisce che per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis del medesimo articolo (e precedentemente elencate), nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, l’Autorità competente individui quelle che non necessitano della preventiva valutazione definendo altresì, qualora necessario, i criteri e le procedure nonché le modalità di controllo. Per le aree ricomprese nei SIN, tali categorie di interventi sono disciplinate dal Regolamento adottato dal MASE con Decreto del 26 gennaio 2023, n. 45 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023). Per le aree non ricomprese nei SIN, la Regione Abruzzo non ha ancora adottato uno specifico Regolamento a cui riferirsi ma ha reso disponibile la modulistica da utilizzare per l’istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter del TUA, scaricabile da questo portale al seguente link.
Il comma 4, lettera c) dell’art. 242-ter del TUA dispone che le attività di scavo siano effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, vanno rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo vanno gestiti nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120
PROCEDURA PER IL SOGGETTO INTERESSATO (aree non ricomprese nei SIN)
CASO 1 – Area oggetto di intervento non ancora caratterizzata ai sensi dell’art. 242 del TUA
In riferimento al punto a) del comma 4 dell’art. 242-ter:
– il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’ARTA Abruzzo che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito (in caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente).
– il proponente, 30 giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli Enti interessati il Piano di indagini preliminari con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.
Qualora l’indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il procedimento si conclude nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242.
CASO 2 – Area oggetto di intervento in presenza di attività di messa in sicurezza operativa in essere
In riferimento al punto b) del comma 4 dell’art. 242-ter:
- il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’ARTA Abruzzo da effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.
CASO 3 – Area oggetto di intervento già caratterizzata ai sensi dell’art. 242 del TUA
L’art. 242-ter non contempla il caso specifico ma l’allora Ministero della Transizione Ecologica – MITE (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE) in una nota di chiarimenti trasmessa con prot. n. 0049407 del 10/05/2021, ha precisato che (testualmente):
“OMISSIS…istanze per interventi su installazioni diverse da impianti termoelettrici che comportano una riduzione degli impatti ambientali, qualora non dovessero rientrare in altre fattispecie espressamente individuate nel comma 1, possono essere presentate solo ai sensi dell’art. 25 del DPR 120/2017. In tal caso il sito deve essere già caratterizzato, intendendo con ciò che deve essere concluso, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006“
Secondo le indicazioni ministeriali prima richiamate, in questo caso riguardante l’attuazione di interventi e opere in area d’intervento già caratterizzata, il soggetto interessato dovrebbe attenersi alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
- Per le aree ricomprese nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), l’Autorità competente è rappresentata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE); in tutti gli altri casi, invece, l’Autorità competente è rappresentata dalla Regione (nella Regione Abruzzo, gli adempimenti dell’art.242 “Procedure operative ed amministrative” del TUA, sono di competenza comunale, così come stabilito dalla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” , art.6 – comma 4, lettera b.) ↩︎