PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 252 COMMA 4 DEL TUA E D.M. N.31/2015

L’art. 252, comma 4, del D.Lgs. 152/06, stabilisce che per le operazioni di bonifica a carico della rete di distribuzione carburanti, devono essere adottate procedure semplificate. Il DM 31/2015 rappresenta il Regolamento di riferimento che individua i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei siti ad essa afferenti.

Definizioni generali

Rete di distribuzione carburanti: insieme degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione in commercio;

Punto vendita carburanti: la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, assentiti nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ulteriori indicazioni

Il DM 31/2015 si applica anche:

  • alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto (che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.68 del 23 marzo 2015);
  • alla dismissione dei punti vendita carburanti;
  • ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore a 1000 mq.    

RISCONTRO SITUAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE cosa fare

Al verificarsi del superamento (o del pericolo di superamento) delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 e alla Tabella 2 dell’Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06,, anche di uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali del sito, il responsabile (oppure il proprietario/gestore del sito) predispone una comunicazione con l’indicazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza d’emergenza ai sensi degli artt. 242 e 245 del medesimo decreto legislativo, e la trasmette con il relativo modulo da allegare (Modello A2), alle Autorità territorialmente competenti: Comune di Pescara, Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo, ASL di Pescara, Prefettura. Di seguito i recapiti di riferimento:

  • Comune di PESCARA* – Area Città Vivibile – SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – Servizio VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO E QUALITÀ DELLO SVILUPPO – protocollo@pec.comune.pescara.it

* Ente competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06, così come stabilito dalla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45Norme per la gestione integrata dei rifiuti” , art.6 – comma 4, lettera b.

Indicazioni per l’attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza d’emergenza

L’art. 3 comma 1 del DM 31/2015 stabilisce che in presenza di una situazione di inquinamento, potenziale o in atto, devono essere adottate misure atte a prevenire, impedire e eliminare la diffusione delle sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee. Tali misure possono consistere nella rimozione delle fonti di contaminazione primarie e secondarie. Ancora più dettagliate risultano le disposizioni contenute nell’Allegato 2 (Criteri semplificati per l’applicazione dell’Analisi di Rischio alla rete carburanti) di cui al comma 3 del medesimo articolo che prevedono che:

  • le fonti primarie di contaminazione (es. prodotto libero, tubazioni danneggiate, serbatoi forati,…) devono essere rimosse o messe in sicurezza in modo da evitare ulteriore propagazione della contaminazione.

Indicazioni per l’esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale

A seguito del verificarsi dell’evento, il soggetto responsabile esegue un’indagine ambientale finalizzata alla definizione del modello concettuale del sito. L’indagine è effettuata secondo i “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” di cui all’Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, tenendo però in considerazione le seguenti indicazioni di cui all’art. 3 comma 2 del DM 31/2015:

  • in presenza di una contaminazione diretta o indiretta della falda e qualora le dimensioni del sito lo consentano, l’indagine deve prevedere la realizzazione di almeno 3 sondaggi da attrezzare a piezometri;
  • le indagini possono essere integrate con rilievi geofisici e soil gas survey per una ricostruzione più completa del quadro ambientale e una determinazione più accurata dei parametri sito-specifici utili ai fini dell’analisi di rischio;
  • le sostanze da ricercare in fase di caratterizzazione sono definite in riferimento all’Allegato 1 del DM 31/2015.

Indicazioni per l’elaborazione dell’Analisi di Rischio

L’Analisi di Rischio è effettuata secondo criteri semplificati di cui all’Allegato 2 del DM 31/2015, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni dell’area, della tipologia, delle caratteristiche e dell’estensione della contaminazione, e della eventuale presenza di bersagli fuori sito (off-site).

ARTICOLAZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA

In riferimento alle disposizioni dell’art. 4 “Modalità, criteri e termini degli interventi” del D.M. 31/2015, la procedura semplificata si articola in relazione agli esiti degli interventi di prevenzione/messa in sicurezza d’emergenza, e nello specifico:

rif. art. 4, comma 2 – RIPRISTINO CSC A SEGUITO INTERVENTI DI PREVENZIONE/MISE

qualora gli interventi di prevenzione/messa in sicurezza d’emergenza non siano invece sufficienti a garantire il ripristino delle CSC, ai fini della bonifica o della messa in sicurezza del sito, il responsabile procede scegliendo una delle seguenti alternative: 

rif. art. 4, comma 3 (a) – BONIFICA CON RIDUZIONE DELLA CONTAMINAZIONE ALLE CSC

oppure

rif. art. 4, comma 3 (b)  – MESSA IN SICUREZZA O BONIFICA CON RIDUZIONE DELLA CONTAMINAZIONE ALLE CSR