Notifica potenziale contaminazione – cosa fare?
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento, in riferimento a quanto previsto dall’art. 242 comma 1 del D.Lgs. 152/06, mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione (cfr. Definizioni generali) e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2.
La comunicazione di potenziale contaminazione del sito e il relativo modulo da allegare (Modello A) va inoltrata alle Autorità territorialmente competenti: Comune di Pescara, Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo, ASL di Pescara, Prefettura. Di seguito i recapiti di riferimento:
- Comune di PESCARA* – Area Città Vivibile – SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – Servizio VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO E QUALITÀ DELLO SVILUPPO – protocollo@pec.comune.pescara.it
* Ente competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06, così come stabilito dalla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” , art.6 – comma 4, lettera b.
- Provincia di PESCARA – provincia.pescara@legalmail.it
- Corpo di Polizia Provinciale – poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it
- Regione ABRUZZO – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione Rifiuti – dpc026@pec.regione.abruzzo.it
- A.R.T.A Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti – protocollo@pec.artaabruzzo.it
- ASL di Pescara – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – igienesanita.aslpe@pec.it
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – prefettura.prefpe@pec.interno.it
Il proprietario del sito (o il gestore dell’area) che si identifica come soggetto non responsabile della contaminazione, qualora rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 245 del TUA , inoltrare contestualmente l’apposito Modello A e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242. La Provincia, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, si attiva per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. |
La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
Successivamente il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento. E’ opportuno che le attività siano preliminarmente concordate con ARTA Abruzzo, Ente di supporto tecnico, per consentire all’agenzia territorialmente competente (Distretto Provinciale di Chieti) di effettuare le verifiche in contraddittorio propedeutiche alla validazione dell’indagine.
Le risultanze dell’indagine vanno confrontate con le rispettive CSC riportate alla Parte IV Titolo V, Allegato 5, del D.Lgs. 152/06 (per i terreni i riferimenti sono: Tabella 1, colonna A siti ad uso verde pubblico-privato e residenziale, oppure, colonna B siti ad uso commerciale e industriale; per le acque sotterranee il riferimento è la Tabella 2).
In relazione agli esiti dell’indagine preliminare si configurano 2 scenari: