SCENARIO 1 – RISCONTRO NON SUPERAMENTO CSC – Cosa fare?

L’art. 242 comma 2 del D.Lgs. 152/06 prevede che il responsabile dell’inquinamento, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione CSC non sia stato superato, provveda a:

  • ripristinare la zona contaminata;
  • darne comunicazione alle Autorità territorialmente competenti (i recapiti sono riportati nella sezione Notifica potenziale contaminazione – cosa fare?) provvedendo ad inoltrare contestualmente: una relazione tecnica descrittiva degli esiti dell’indagine preliminare, unitamente all’apposita modulistica debitamente compilata (MODELLO B), e l’autocertificazione di mancata necessità di bonifica (MODELLO C).

Il ripristino della zona contaminata deve avvenire entro 48 ore dall’invio della comunicazione.

L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al comma 1 dell’art.242, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni.