CASO 3 – RISCONTRO CONTAMINAZIONE FALDA – Cosa fare?

Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile trasmette alle Autorità competenti un Progetto Unico di Bonifica con la descrizione:

  • della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione svolte in conformità alle indicazioni contenute nei “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” di cui all’Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06;
  • degli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente
  • degli interventi di bonifica, selezionati sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    • riduzione dei valori degli inquinanti al di sotto delle CSR determinate con l’Analisi di Rischio elaborata in adeguamento alle disposizioni contenute nei “Criteri generali per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica” di cui all’Allegato 1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e nel Decreto Legislativo 16/01/2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” (art. 2, commi 43 e 43 bis).

Il Progetto Unico di Bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.