CASO 2 – RISCONTRO NECESSITÀ DI BONIFICA A SEGUITO MISE – Cosa fare?

Qualora oltre agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza siano necessari interventi di bonifica, il soggetto responsabile procede scegliendo una delle seguenti alternative:

  • Bonifica del sito garantendo il rispetto delle CSC (senza effettuare l’Analisi di Rischio)

oppure

  • Bonifica del sito garantendo il rispetto delle CSR determinate effettuando l’Analisi di Rischio

In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un Progetto Unico di Bonifica con la descrizione:

  • della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione svolte in conformità alle indicazioni contenute nei “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” di cui all’Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06.
  • degli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente
  • riduzione dei valori degli inquinanti al di sotto delle CSC ;
  • riduzione dei valori degli inquinanti al di sotto delle CSR determinate con l’Analisi di Rischio elaborata in adeguamento alle disposizioni contenute nei “Criteri generali per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica” di cui all’Allegato 1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e nel Decreto Legislativo 16/01/2008 n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” (art. 2, commi 43 e 43 bis)

Il Progetto Unico di Bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.