CASO 2 – RISCONTRO SUPERAMENTO CSR – Cosa fare?

Il soggetto responsabile, successivamente all’approvazione dell’Analisi di Rischio, predispone il Progetto Operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, con l’indicazione, ove necessario, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale (cfr. Definizioni generali), al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. 

Il Progetto Operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza va elaborato secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 3, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 che stabilisce i criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza, operativa o permanente), nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili.

Nei casi di particolare complessità, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive (rif. comma 7 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06).

I Progetti di Messa in Sicurezza Operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate ed indicano se all’atto della cessazione dell’attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente (rif. comma 9 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06).

Il Progetto, unitamente all’apposita modulistica debitamente compilata (MODELLO G), va trasmesso al Comune ed alle Autorità competenti entro 6 mesi dall’approvazione dell’Analisi di Rischio.

Entro i 60 giorni successivi alla ricezione del documento progettuale, il Comune convoca la Conferenza di Servizi per l’approvazione, con eventuali prescrizioni ed integrazioni, dell’elaborato progettuale. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora si ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l’adempimento. In questa ipotesi il termine per l’approvazione del progetto decorre dalla  presentazione del progetto integrato.

In riferimento al comma 7 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 si precisa che il Provvedimento di approvazione:

  • ai soli fini della realizzazione e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del Progetto Operativo e per il tempo strettamente necessario all’attuazione dello stesso, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all’interno dell’area oggetto dell’intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori;
  • stabilisce i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori;
  • fissa l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50%  del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della Regione Abruzzo per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

Nella fase di attuazione degli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza, operativa o permanente, alle scadenze stabilite dal Progetto approvato, il soggetto responsabile trasmette alle Autorità competenti, un report riepilogativo dell’andamento delle attività svolte e dei risultati conseguiti, unitamente all’apposita modulistica debitamente compilata ed aggiornata all’avanzamento dei lavori svolti (MODELLO N).

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA

Ai sensi dell’art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06, il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia di Pescara mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARTA Abruzzo. La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma7, del D.Lgs. 152/06.

Ai fini dell’ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell’Ente competente, a conclusione degli interventi e dei relativi controlli post-operam previsti dal Progetto approvato, il soggetto responsabile inoltra specifica richiesta in merito trasmettendo la documentazione attestante il completamento dei lavori, unitamente all’apposita modulistica debitamente compilata (MODELLO L).

CASO PARTICOLARE – raggiungimento anticipato degli obiettivi di bonifica nei terreni

Con l’art. 37, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021 è stato introdotto il comma 7-bis dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06. Si tratta di una importante novità normativa che, se colta opportunamente, può realmente semplificare le procedure di bonifica e recupero di siti contaminati. In sostanza la norma introduce la possibilità tecnica e amministrativa di disgiungere gli interventi di bonifica sui terreni da quelli sulla falda, permettendo quindi di ottenere una certificazione separata e anticipata per i suoli, nel mentre proseguono gli interventi a carico delle acque sotterranee.

La certificazione di avvenuta bonifica di cui all’art. 248 del TUA limitatamente alle predette matrici ambientali (terreni) può essere consentita anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate.

Permane comunque l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate dalla contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell’area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d’uso del sito.