Gli interventi di edilizia su immobili oggetti di tutela architettonica (cioè protetti da specifico vincolo monumentale istituito con decreto ministeriale) sono regolati dagli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su detti immobili riconosciuti come beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente responsabile della locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo.
Il procedimento per il rilascio della suddetta autorizzazione è di esclusiva competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo. Pertanto, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata direttamente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo in Via degli Agostiniani n. 14 – Chieti, secondo forma e procedura stabilite dalla stessa.
La preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo costituisce parte integrante e sostanziale del titolo edilizio a sua volta necessario per l’esecuzione dei lavori.
Alla pagina della locale Soprintendenza è pubblicata la modulistica necessaria per gli interventi da effettuare su immobili protetti da uno specifico vincolo monumentale